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Liberta’ di insegnamento: contenuti e limiti

Audizione dell’avv. Lorenzo Jesurum, del Centro Studi Rosario Livatino, innanzi al CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – QUINTA COMMISSIONE, in merito al DISEGNO DI LEGGE 3 giugno 2022 n. 148

1. Introduzione 2. Educazione familiare ed istruzione scolastica 3. La tutela della libertà educativa nelle fonti internazionali. 4. Contenuti e limiti della libertà di insegnamento 5. Considerazioni sugli effetti della diffusione della c.d. teoria “di genere” nelle scuole 6. Commento breve sul Disegno di Legge 3 giugno 2022 n. 148 7. Conclusioni

  1. Introduzione

Dopo un breve inquadramento delle norme costituzionali e delle fonti di diritto internazionale applicabili in materia, mi soffermerò sul rapporto tra la libertà di insegnamento ed il diritto dei genitori di educare i figli con particolare riferimento all’autonomia scolastica.

Nei successivi paragrafi seguiranno alcune considerazioni sugli effetti della diffusione della c.d. teoria “di genere” nelle scuole ed infine un breve commento sulla disciplina oggetto del Disegno di Legge n. 148/2022.

2. Educazione familiare ed istruzione scolastica

La Costituzione italiana, nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio in base all’art. 29, prevede nel successivo articolo 30 il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli[1], anche se nati fuori dal matrimonio.

Con l’entrata in vigore della Costituzione, a livello ordinamentale, la famiglia non è più una entità subordinata allo Stato ma è una formazione sociale che viene riconosciuta come preesistente ad esso. Vengono così superate tutte quelle dottrine che affermano la prevalenza dei diritti dello Stato sulla famiglia, concezione tipica degli ordinamenti degli Stati totalitari nemici della libertà e del pluralismo in cui essa viene subordinata agli interessi collettivi e subisce di conseguenza penetranti controlli pubblici.

Come detto, in base all’art. 29 Cost. la famiglia costituisce la cellula fondamentale della società e non ha quindi un rilievo soltanto privatistico in quanto coinvolge anche l’interesse generale. Il nostro ordinamento tutela quindi il fondamentale ruolo educativo dei genitori, riconoscendo ad essi non soltanto il diritto naturale di educare i figli, ma altresì un vero e proprio munus educandi.

Il principio dell’autonomia educativa che se ne ricava è quindi una specificazione del più ampio principio dell’autonomia della famiglia espressamente affermato nel comma 1 dell’art. 29 Cost. in quanto il Costituente ha riconosciuto la famiglia come l’ambiente più adatto a formare la personalità dei minori.

Se dal punto di vista della prole ricevere un’adeguata educazione costituisce senz’altro un diritto costituzionalmente garantito, l’art. 30 Cost. non menziona soltanto il diritto ma ancor prima il dovere dei genitori di istruire i propri figli. Pertanto i genitori non sono titolari di un diritto soggettivo perfetto, ma di una potestà, o meglio, in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 2013 si deve parlare, secondo il disposto dell’art. 316 c.c., di “responsabilità genitoriale”[2], da esercitare per realizzare un interesse altrui, appunto quello del minore[3].

L’effettiva tutela dei minori impone dunque, a livello generale ed astratto, la previsione di norme attuative dei principi riconosciuti dalle fonti internazionali come fondamentali per la salvaguardi dei minori. A livello particolare occorre tuttavia operare un attento esame della situazione al fine di individuare per il singolo minore coinvolto la soluzione in concreto più adeguata a garantire lo sviluppo della sua personalità.

3. La tutela della libertà educativa dei genitori nelle fonti internazionali

Sono molteplici le norme anche internazionali che tutelano il principio della libertà educativa dei genitori.

Innanzitutto occorre ricordare che la tutela dei minori impone il rispetto del fondamentale principio enunciato dall’art. 3 della Convenzione ONU del 1989, ratificata con L. n. 76 del 1991, sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Come noto, rispettare l’interesse del minore significa individuare la soluzione migliore per il suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

La stessa Convenzione all’articolo 14, tutela “il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” e ribadisce “il diritto e il dovere dei genitori (…) di guidare (il fanciullo) nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità” ed all’art. 18 tutela il diritto dei figli di essere educati dai genitori “i quali hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo”.

Inoltre la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ratificata con L. n. 848 del 1955, all’art. 2 del Protocollo addizionale emendato dal Protocollo n. 11 afferma che “lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”.

E ancora, nel caso di materie implicanti scelte morali, religiose e filosofiche l’art. 26, comma 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo prevede che “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.

Da ultimo e non certo per importanza, va ricordata la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 12/12/2007 (già Carta dei diritti di Nizza del 07/12/2000) che, in riferimento al diritto all’istruzione, all’art. 14 c. 3 riconosce “la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (..)”.

4. Contenuti e limiti della libertà di insegnamento

Nel momento in cui i genitori decidono di affidare l’istruzione dei propri figli alle autorità scolastiche (essendo liberi di individuare la scuola che ritengono più idonea), essi accettano altresì di rispettare, da una parte, l’autonomia che la legge riconosce alle scuole e, dall’altra, accettano la libertà di insegnamento di coloro ai quali viene affidato il compito di provvedere all’istruzione degli allievi.

La libertà di insegnamento rappresenta senz’altro il cardine dell’art.33, c. 1 Cost secondo cui “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Altro articolo fondamentale è il seguente art. 34 Cost., c.1-2 il quale prevede che: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita”.

In particolare si è cercato di individuare i contenuti ed i limiti della libertà di insegnamento, cercando di superare le difficoltà derivanti soprattutto dalle caratteristiche peculiari che separano questa libertà dalle altre costituzionalmente garantite.

È soprattutto alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. che si è guardato per tracciare le opportune distinzioni, muovendo dalla considerazione che in essa sia possibile ricomprendere anche la libertà di insegnamento.

La libertà di insegnamento, definita anche come “libertà nella scuola”, consiste nel garantire il docente da ogni condizionamento da parte dei pubblici poteri. Ciò significa che al docente deve essere assicurata un’ampia autonomia che tuttavia, nel bilanciamento dei diritti, incontra dei limiti.

I docenti hanno innanzitutto il dovere di rappresentare in modo obiettivo le conoscenze della propria materia, evitando di esorbitare in campi estranei alla sfera di competenza scolastica e ogni forma, anche indiretta, di propaganda.

Infatti va considerato che gli insegnanti, per la quotidianità del rapporto educativo che hanno con gli studenti e per il ruolo di formazione che svolgono, sono in grado di influenzare questi ultimi, peraltro in maniera tanto maggiore, quanto minore è la loro età.

Detto limite potrebbe sembrare forse contraddittorio in riferimento alla libertà di insegnamento: tuttavia esso risulta pienamente giustificabile laddove si tenga presente che nella scuola (e quindi nell’ambito del rapporto docenti/discenti, soprattutto se questi ultimi sono minori di età infantile) non è possibile instaurare un dibattito “paritario”.

In particolare i docenti sono chiamati a stimolare la capacità di critica dei discenti, prospettando loro, in maniera oggettiva, i diversi punti di vista, nonché hanno il compito di illustrare le varie opinioni esistenti laddove vi sia un tema controverso.

Come i genitori nell’educare hanno il dovere di rispettare le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, così anche gli insegnanti sono tenuti a rispettare le personalità dell’alunno, al quale non può essere chiesto di aderire alle opinioni e agli orientamenti dei docenti.

Pertanto è sempre l’interesse del minore a dover guidare ogni considerazione a riguardo e a porsi come limite tanto alla libertà dei genitori, quanto alla libertà degli insegnanti e della scuola.

A tale riguardo riveste particolare rilevanza l’art. 21, c. 9 Legge n. 59 del 1997, concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, il quale prevede espressamente che “l’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti”.

Inoltre va ricordata la L. 28 marzo 2003 n. 53 la quale prevedeva una delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione “al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori (..)[4]”.

Per poter esercitare in concreto la libertà educativa nella scuola riveste fondamentale importanza il consenso informato il quale è uno strumento necessario per garantire l’eventuale esenzione per il figlio dalla frequenza di attività non condivise e per ottenere lo svolgimento di attività alternative (di sviluppo e di recupero) nel caso in cui le attività siano previste in orario scolastico.

L’autonomia scolastica, infatti, non consiste nella libertà di autodeterminazione dei percorsi formativi (di competenza del legislatore), ma nella flessibilità di operare all’interno di un quadro normativo precostituito dai soggetti titolari di potestà legislativa ex art. 117 Cost. (Stato, Regioni, Province Autonome). Ciò significa che l’autonomia è concessa alle scuole in funzione della realizzazione degli obiettivi di educazione, formazione ed istruzione fissati dalla legge, nonché nel rispetto della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie.

Le scuole rientrano tra le amministrazioni pubbliche e in quanto tali devono rispettare i vincoli derivanti dal loro inserimento nell’apparato organizzativo dello Stato. Tuttavia, per quanto riguarda l’ordinamento scolastico, non si può prescindere dal riconoscimento del ruolo dei genitori la cui partecipazione attiva nelle scuole, sia in forma autonoma che collettiva, è fondamentale per salvaguardare in concreto il principio di sussidiarietà[5] e la libertà di scelta educativa.

5. Considerazioni sugli effetti della diffusione della c.d. teoria “di genere” nella scuola

Un tema che da diversi anni ha suscitato e sta ancora suscitando una forte preoccupazione nelle famiglie, in numerose associazioni, oltreché confessioni religiose è quello dei risvolti concernenti la diffusione dell’educazione alla dottrina di genere (c.d. Teoria del Gender) nelle scuole.

Secondo il concetto di “gender” – sulla cui genesi non mi addentrerò, limitandomi – per esigenze di sintesi a trattare soltanto gli aspetti giuridici – l’orientamento sessuale non costituirebbe un fatto naturale, ma culturale e pertanto esso sarebbe oggetto di libera e variabile scelta dell’individuo.

Su tale specifico tema il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR ha avvertito la necessità di emanare una specifica Circolare, la n. 1972 del 15/09/2015 con la quale ha voluto rispondere alle “richieste di chiarimenti sia da parte di dirigenti scolastici, genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della c.d. Teoria del Gender che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici”.

L’oggetto della Circolare era quindi quello di fornire chiarimenti normativi sull’art. 1, c. 16 della L. n. 107/2015[6] (c.d. La Buona Scuola) con la finalità perseguita di rassicurare il mondo della scuola sul fatto che “nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire (..) non rientrano in nessun modo né ideologie gender né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”.

Gli interrogativi da porsi sono i seguenti: la diffusione della c.d. teoria di genere nella scuola pone dei possibili pregiudizi all’interesse del minore? E ancora: l’attivazione di percorsi volti ad implementare l’identità di genere nei minori rientra nella competenza della scuola e più precisamente in quella dei dirigenti scolastici e degli insegnanti?

Per poter rispondere a queste domande è necessario fare una breve premessa sul contesto in cui ci troviamo ed in particolare sulle fonti normative in materia. Infatti la Circolare n.107/2015 era stata preceduta da diversi atti normativi, sia a livello internazionale, sia nazionale che tra l’altro vengono espressamente richiamati dal MIUR.

Innanzitutto si evidenzia che il concetto di “genere” è già entrato da tempo a far parte del nostro ordinamento giuridico e precisamente dalla ratifica, avvenuta con la Legge 27/06/2013 n. 77, della Convenzione del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Istanbul del 2011) che è un patto importante per l’introduzione di norme volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne e quella domestica – ma che all’art. 3 introduce nel nostro ordinamento il termine di “genere” definendolo come “ruoli, comportamenti, attività o attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

Il concetto di genere è stato quindi oggetto di una definizione da parte del nostro legislatore che, recependo la Convenzione di Istanbul, lo qualifica come attributo socio-culturale della persona.

Ciò sta determinando delle ripercussioni sulle categorie antropologiche e quindi giuridiche, che nel nostro ordinamento sono state basate (almeno fin qui) sulla distinzione tra sesso maschile e femminile, nonché sulla previsione di specifiche norme a tutela della donna, come ad esempio nel caso di quelle a tutela della donna lavoratrice[7].

Le conseguenze hanno investito e stanno ancora investendo l’ordinamento giuridico italiano come del resto è avvenuto in quelli di altri Stati, incidendo in primis, sul diritto privato (in particolare il diritto di famiglia), ma anche sul diritto pubblico (in particolare l’ordinamento scolastico).

Ne è un esempio di attualità la c.d. carriera alias che è strettamente connessa con la volontà di introdurre e di veicolare nelle scuole dei percorsi miranti a proporre la fluidità e la transizione di genere per i minori. Questa procedura consiste infatti nel garantire agli studenti che si percepiscono appartenenti ad un genere diverso rispetto a quello anagrafico la sostituzione ‒ nel registro elettronico, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola ‒ del proprio nome anagrafico con un nome di elezione corrispondente al genere a cui si sentono di appartenere.

Tale procedura, su cui non mi dilungherò per esigenze di sintesi, presenta numerose criticità non solo sotto il profilo giuridico, ma anche dal punto di vista metodologico-formativo.

Per quanto riguarda il profilo giuridico la c.d. carriera alias è una procedura attivata di fatto da alcune scuole sulla base di semplici regolamenti interni ma in realtà senza alcuna previsione normativa e senza alcun parere positivo da parte del Ministero dell’Istruzione e che non tiene conto dei possibili pregiudizi per l’equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori.

6. Commento breve sul Disegno di Legge 3 giugno 2022 n. 148

Il Disegno di Legge n. 148/2022 contiene delle norme che sono finalizzate a salvaguardare la libertà educativa dei genitori nella scuola.

Venendo all’esame del testo, le modificazioni proposte alla legge provinciale sulla scuola del 2006 appaiono idonee a garantire la libertà educativa e a valorizzare il patto di corresponsabilità tra la scuola e i genitori.

Innanzitutto all’art. 1 (integrazioni all’art. 2 legge provinciale) risulta pertinente il richiamo all’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, così come è doveroso il riferimento alla “libertà di scelta delle famiglie anche a favore della scuola paritaria” che è pienamente conforme a quanto previsto dalla L. 10 marzo 2000 n. 62[8].

Riguardo alle fonti internazionali a mio avviso sarebbe opportuno effettuare anche un richiamo alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata con L. n. 76 del 1991, ed in particolare agli artt. 3 (che disciplina la nozione di superiore interesse del minore), 14 (diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 18 ( tutela il diritto dei figli di essere educati dai genitori i quali hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo).

Per quanto riguarda l’art. 3 in cui viene introdotto l’art. 18 bis concernente la disciplina per le attività non rientranti nel curricolo obbligatorio e quelle relative a temi sensibili, esso risulta coerente con la normativa nazionale già citata ed in particolare con il disposto dell’art. 21, c. 9 Legge n. 59 del 1997, della L. 28 marzo 2003 n. 53, nonché della Nota del MIUR n. 19534 del 20/11/2018.

Infatti, nel rispetto dell’autonomia didattico-organizzativa della scuola e della libertà educativa dei genitori, il testo prevede al comma 1 che la partecipazione a tutte le attività non rientranti nel curriculo obbligatorio (ivi incluse l’ampliamento dell’offerta formativa) sia facoltativa e che debba essere inserita nel progetto di istituto. Inoltre viene fatta specifica menzione alle attività relative all’educazione affettiva o sessuale, alla salute riproduttiva o al genere e all’identità sessuale le quali, oltre a dover essere previste nei progetti di istituto, restano facoltative anche qualora dovessero essere inserite in progetti aventi contenuti più ampi.

Inoltre al comma 2 dell’art. 18 bis è previsto legittimamente che i progetti e le attività non rientranti nel curricolo obbligatorio siano oggetto di una informativa specifica indirizzata ai genitori dei minori e agli studenti maggiorenni almeno una settimana prima dell’inizio dell’attività formativa.

La previsione dell’obbligo di invio ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di una informativa dettagliata sugli enti o sulle associazioni coinvolte in progetti su materie eticamente sensibili appare giustificata in quanto serve a garantire all’interno della scuola non solo il diritto al consenso informato, ma anche il pluralismo tra le diverse sensibilità presenti nell’istituzione scolastica[9].

Sempre in quest’ottica appare giustificato il disposto dell’art. 18 bis comma 4 volto a sanzionare le condotte di quelle associazioni o enti che, nella realizzazione dei progetti educativi nelle scuole, promuovano contenuti non coerenti o comunque non in linea con quanto illustrato nelle informative previste al comma 3.

La scuola, infatti, dovrebbe sempre essere un luogo di dialogo e di confronto per cui appare proporzionato sanzionare con l’inibizione per tre anni quelle associazioni o enti che dovessero utilizzare la scuola come mezzo per diffondere teorie o comunque insegnare pratiche estranee al mondo educativo.

Inoltre merita un approfondimento per i possibili risvolti l’introduzione del comma 5 dell’art. 18 bis. Infatti la norma vieta espressamente nelle scuole di ogni ordine e grado “(..) la realizzazione, con il coinvolgimento di studenti, di progetti o attività basati sulla prospettiva di genere che promuovano la fluidità di genere o dell’identità sessuale oppure che insegnino a dissociare l’identità sessuale dal sesso biologico”.

In particolare potrebbe essere mossa l’obiezione secondo cui il divieto introdotto dalla suddetta norma si ponga in contrasto con la libertà di insegnamento in quanto impedirebbe di trattare nelle scuole dei temi molto importanti che hanno una indubbia rilevanza costituzionale anche sotto il profilo dell’educazione alla cittadinanza.

Tale obiezione non coglierebbe nel segno. Infatti il divieto non riguarda in generale l’insegnamento dell’educazione sessuale o all’affettività ma ne delimita il contenuto al fine di prevenire la diffusione nelle scuole di messaggi su determinati argomenti eticamente sensibili e controversi che potrebbero porsi in contrasto con l’interesse del minore e con la libertà educativa dei genitori.

Un possibile conflitto tra scuola e genitori si potrebbe infatti verificare nel momento in cui all’interno dell’educazione sessuale o all’affettività si trasmettano nei minori insegnamenti o concetti, come quello della fluidità o transizione di genere presentati come se fossero oggettiva espressione della realtà umana e della sessualità, non solo perché la loro attendibilità scientifica è controversa, ma anche perché, potrebbero dar vita ad un contrasto con i già citati principi fondamentali in tema di libertà di scelta educativa dei genitori presenti nel nostro ordinamento, i quali dovrebbero essere riaffermati e difesi per evitare di confondere i minori soprattutto in materie delicate e inerenti il loro sviluppo psico-fisico.

Inoltre se è vero, come affermato dalla Corte di Cassazione, che in materia di insegnamento dell’educazione sessuale l’amministrazione scolastica, in virtù della propria funzione istituzionale, ha il potere di adottare programmi e metodi didattici che possano interferire ed eventualmente anche contrastare con gli indirizzi educativi, culturali, morali e politici in seno alla famiglia[10], è altrettanto pacifico che il nostro ordinamento impone di evitare tale conflitto nella scuola, auspicando, in un’ottica di alleanza educativa, il rispetto del patto di corresponsabilità tra la scuola e i genitori, la cui sottoscrizione è peraltro prevista dalla legge come obbligatoria in quanto va effettuata contestualmente all’iscrizione all’istituzione scolastica[11].

7. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, in un’ottica di bilanciamento tra i valori costituzionali in rilievo e di valorizzazione dell’alleanza educativa fra la scuola e la famiglia, ritengo che il disegno di legge n. 148/2006 sia rispettoso dei principi del superiore interesse del minore, di sussidiarietà, di libertà nella scelta educativa e di precauzione, il quale richiede la massima prudenza per evitare possibili pregiudizi dei minori che il diritto proclama titolari di interessi superiori, sovraordinati a quelli degli adulti.

Fonte: Avv. Lorenzo Jesurum | Centro Studi Livatino

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