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SCUOLA – Autonomia contro l’asfissia di Stato

Responsabile, sussidiaria e libera. Nella buona battaglia per l’autogoverno della scuola si esprime l’orizzonte di uno Stato moderno

Con la Legge n° 59 del 15 marzo 1997 – Legge Bassanini – si è inteso introdurre il principio dell’ “autonomia” nei dispositivi nazionali, con particolare riguardo, all’art. 21, al sistema scolastico. Con la legge “l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema formativo” (comma 1). La legge sull’autonomia venne seguita da quella sulla “parità” – L. 62/2000 – completando l’iter di una revisione sostanziale del sistema educativo integrato.

IL FALLIMENTO DI UNA BUONA LEGGE

Si pensò che la realizzazione dell’autonomia comportasse il miglioramento del modello di scuola esistente, la scelta di un modello diverso, motivato dalla grande preoccupazione educativa e dalla constatazione che solo una autentica libertà di insegnamento può garantire una altrettanto autentica e concreta libertà di apprendimento da parte degli alunni e di educazione da parte delle famiglie. Ma non fu così! Tale legge fu solo l’occasione per una riorganizzazione dell’amministrazione pubblica e della burocrazia statuale, fu soltanto una operazione di decentramento, piuttosto che la restituzione da parte dello Stato ai veri deputati dell’educazione (famiglie), dell’apprendimento (studenti) e dell’insegnamento (docenti), di un servizio partecipato e più attento alle loro attese.

L’IDEA DI UNO STATO REGOLATORE

L’autonomia delle scuole avrebbe dovuto implicare “l’abbandono di una scuola uniforme gestita dall’alto per cedere il passo all’idea di diverse scuole che si autodeterminano dal basso, secondo una prospettiva in cui viene meno il monopolio ministeriale sul servizio pubblico scolastico. A uno Stato gestore avrebbe dovuto sostituirsi uno Stato regolatore” (TREELLE , Scuole pubbliche o scuole statali?, Q. 10). L’unica configurazione possibile nella gestione del sistema di istruzione è quella dell’autonomia, intesa come autogoverno delle singole scuole e non come decentramento burocratico.

AUTONOMIA NON È PRIVATIZZAZIONE

Autonomia. Essa non è sinonimo di “privatizzazione”, non è un modo per gestire più razionalmente il sistema, non è anarchia incontrollata: essa è “la possibilità da parte di chi si occupa e frequenta una scuola (amministratori, insegnanti, genitori, studenti) di controllare le decisioni che concernono la vita della scuola stessa”; l’autonomia è il modello di governo “che comporta la responsabilità delle scuole di organizzare l’apprendimento in accordo con i bisogni della società e dei singoli utenti. Garantendo il rispetto delle scelte dei genitori, i livelli di apprendimento dei ragazzi, l’accrescimento della professionalità dei docenti, la rilevanza e l’attualità dei programmi, il corretto uso delle risorse pubbliche” (L. Ribolzi, Il sistema ingessato, Ed. La Scuola Bs). In parole più semplici, va definita autonoma una scuola che ha il diritto di organizzare liberamente il servizio educativo per i suoi destinatari specifici, giudicata su questo dagli utenti, e non dai burocrati o dai politici.

LIBERTÀ, DIRITTO DI OGNI SCUOLA

L’autonomia è la possibilità reale che ogni scuola possa diventare luogo in cui i soggetti siano veramente liberi di costruire e incontrare esperienze educative, dimostrando con i fatti la capacità di risposta al bisogno di formazione di qualità. Autonomia significa libertà, quindi il diritto di ogni scuola – statale o non statale – di concorrere liberamente al conseguimento del bene-comune educazione-formazione. La scuola deve essere capace di rendere visibile la qualità del servizio, che non può essere data dal di fuori, da organi centrali burocratici, ma dalla stessa vita delle scuole.

IL POSTULATO DELLA DEMOCRAZIA

Il principio dell’autonomia si dimostra, in sintesi, di importanza strategica anche per rispondere alla crisi del sistema politico, incapace di risposte alle domande della società civile, fiaccata dal perseguimento di pratiche che tendono a mortificare i corpi sociali intermedi. “L’autonomia è perciò indispensabile elemento di crescita e di sviluppo di una democrazia sostanziale. E perché ciò sia, la democrazia stessa postula non solo il formale riconoscimento ma anche l’effettivo esercizio dell’autonomia. Ed è proprio la democrazia, sostanzialmente intesa e praticata, che valorizza e pone in primo piano la persona umana e le sue comunità e promuove la crescita delle identità culturali e sociali assai più di quanto possa fare la pur necessaria presenza del sistema formale di regole e di procedure democratiche, cui non segua un’effettiva pratica fondata su una reale partecipazione” (G. Dalle Fratte, in Autonomia della scuola e sviluppo formativo, Uniedizioni Trento). Va data sostanza ad una libertà rispettosa del diritto all’istruzione e all’insegnamento, mediante il rispetto della autonoma programmazione di metodologie, percorsi, strumenti, organizzazione, tempi e fini dell’insegnamento.

IL FONDAMENTO DELLA SUSSIDIARIETÀ

Principio di sussidiarietà. Tale principio è a fondamento e sostegno di qualsiasi metodologia educativa. Ciò comporta la giusta interpretazione sia “verticale”, in cui “lo Stato deve essere sussidiario verso tutte le agenzie di tipo educativo e afferenti alla socializzazione”, sia “orizzontale, dove “le varie agenzie educative debbono essere sussidiarie fra loro, ciascuna con la propria originalità e originarietà, a partire da quella della famiglia che è quella di base e di partenza. Occorre guardare alla specificità di ciascun soggetto e saper mettere ogni soggetto in relazione sussidiaria con l’altro” (P. Donati, “Il principio di sussidiarietà e il nesso famiglia e scuola”, in Sussidiarietà e nuovi orizzonti educativi, Ed. La Scuola Bs).

UN CRITERIO EDUCATIVO A VITA

Il dato esperienziale più elementare che i genitori vivono è proprio il fatto che essi aiutano i propri figli a crescere; non si sostituiscono al loro cammino, ma vigilano, li sorreggono, li incoraggiano, ed il principio di sussidiarietà diventa criterio educativo per tutta la vita. Un principio così elementare non può essere ignorato dalle strutture e dalla legislazione scolastica. Se è vero che l’educazione dei figli è compito primario dei genitori, la loro responsabilità educativa va sostenuta e condivisa, tuttavia mai sostituita o prevaricata, e le strutture esterne alla famiglia – scuola compresa – debbono essere poste a disposizione della famiglia, non viceversa.

STATO E FAMIGLIA

Vi sono modelli culturali che tendono a sottrarre ai genitori i loro compiti educativi, non riconoscendo ad essi la capacità di educare e di assumersi tale responsabilità; altri modelli vedono, invece, nella educazione un limite alla totale affermazione della propria personalità e libertà. Va respinta la filosofia che sottende questi modelli ed afferma che l’educazione è trasmissione positiva di valori ai quali il giovane, una volta acquisita una effettiva e responsabile capacità critica, potrà liberamente ispirarsi. In questo senso lo Stato deve avviare una efficace politica promozionale di sostegno della famiglia. L’educazione delle giovani generazioni è di interesse pubblico e davanti alle sfide che il mondo giovanile si trova a dover affrontare, è impensabile un sistema educativo che prescinda dalla famiglia. Purtroppo la “scuola” non è più vista come il luogo in cui si esplica la libertà di insegnamento e di educazione, ma luogo in cui si subordina l’operare alle esigenze di sviluppo delle comunità locali. Da qui il venir meno del suo poter essere autentica “scuola libera”.

“LIBERO NE È L’INSEGNAMENTO”

La scuola. Ogni intervento di tipo scolastico deve partire dal riconoscimento che la scuola è sussidiaria alla persona e alla famiglia e che gli interventi dello Stato non possono essere autoreferenti e totalizzanti, ma finalizzati a fornire risposte ai bisogni effettivi, e a creare le condizioni perché ogni singolo cittadino e ogni formazione sociale, costituita dai cittadini, realizzi i suoi scopi. Se ciò non avviene, si tradisce lo spirito della Costituzione – si invalida il primo comma dell’art. 33 della Carta Costituzionale: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” – e si avvia, in direzione aristotelica, un processo di strisciante centralismo dello Stato nei suoi interventi di tipo culturale, normativo, economico, sociale. Non si tratta di avviare la promozione dello Stato, bensì la promozione del cittadino per lo sviluppo di uno Stato moderno.

Fonte: Giancarlo Tettamanti | Tempi.it

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